Tasse cessione d’azienda: plusvalenza, registro e regimi

In breve: chi vende un'azienda paga le imposte sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra prezzo di cessione e valore fiscale netto dei beni ceduti. Le società la tassano come reddito d'impresa ai sensi dell'art. 86 del TUIR, mentre l'imprenditore individuale può chiedere la tassazione separata dopo cinque anni di possesso. Sull'atto grava inoltre l'imposta di registro, disciplinata dal DPR 26 aprile 1986 n. 131, a carico dell'acquirente.

Quando si vende un’azienda, l’imposta principale cade sul venditore e riguarda la plusvalenza. Non si tassa il prezzo intero: si tassa solo il guadagno, ovvero la differenza tra quanto incassi e il valore fiscale di ciò che hai ceduto. A questa si affianca l’imposta di registro, che invece grava sull’acquirente.

Cos’è la plusvalenza da cessione d’azienda

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni che compongono l’azienda, al netto degli ammortamenti già dedotti.

Plusvalenza = corrispettivo di cessione − valore fiscale netto dei beni ceduti

La disciplina di riferimento è l’art. 86 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986 n. 917), rubricato “Plusvalenze patrimoniali”. Il secondo comma della norma precisa che concorrono alla formazione del reddito anche “le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”. In altre parole, l’avviamento fa parte della base tassabile: non è un valore escluso.

La plusvalenza così determinata è un componente positivo del reddito d’impresa e segue, di norma, il regime ordinario dell’impresa che vende.

Società o impresa individuale: cambia la via di tassazione

Il regime cambia a seconda di chi vende.

Se vende una società. La plusvalenza concorre al reddito d’impresa (art. 86 del TUIR) ed è assoggettata a IRES. Per le società di capitali l’aliquota ordinaria è del 24% (art. 77 del TUIR). Per le società di persone il reddito, inclusa la plusvalenza, è imputato ai soci e tassato in capo a questi con IRPEF progressiva.

Se vende un imprenditore individuale. La plusvalenza è comunque reddito d’impresa ai sensi dell’art. 86 del TUIR, ma il cedente ha un’opzione in più: la tassazione separata. La porta d’accesso è l’art. 58, comma 1, del TUIR, che consente alla persona fisica di assoggettare la plusvalenza da cessione d’azienda al regime previsto dall’art. 17 dello stesso testo unico, escludendola così dall’applicazione dell’art. 86.

Tassazione ordinaria o separata?

L’imprenditore individuale ha due strade, che conviene valutare prima di firmare.

Tassazione ordinaria. La plusvalenza confluisce nel reddito complessivo dell’anno e sconta l’IRPEF progressiva. Dal 2026 gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro, più le addizionali regionali e comunali. Su una plusvalenza rilevante si finisce quasi sempre nello scaglione più alto.

Tassazione separata. L’art. 17, comma 1, lettera g), del TUIR include tra i redditi a tassazione separata le “plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”. Il requisito, quindi, è il possesso dell’azienda da oltre cinque anni. L’aliquota non è quella marginale ordinaria: ai sensi dell’art. 21 del TUIR si determina sulla metà del reddito complessivo netto dei due periodi d’imposta precedenti. Di norma risulta più bassa, ed è l’opzione da valutare per prima quando il requisito dei cinque anni sussiste.

Il confine dei cinque anni è decisivo. Vendere poco prima di quella soglia può costare molto di più: vale la pena pianificare i tempi.

Cessione d’azienda o cessione di quote: due mondi fiscali

Il carico fiscale dipende da cosa vendi, ed è una delle prime decisioni da prendere.

  • Cessione d’azienda (asset deal). Si cede il complesso aziendale. Si tassa la plusvalenza come descritto sopra, e sull’atto si applica l’imposta di registro.
  • Cessione di quote (share deal). Si cede la partecipazione nella società che possiede l’azienda. Per la persona fisica non imprenditore la plusvalenza rientra nei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR e sconta un’imposta sostitutiva del 26% (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 461/1997). Per una società che cede una partecipazione qualificata può invece operare la participation exemption dell’art. 87 del TUIR, che rende esente il 95% della plusvalenza al ricorrere di requisiti specifici.

La scelta non è solo fiscale: cambiano responsabilità, garanzie e passaggio dei contratti. Va fatta prima di impostare l’operazione, insieme al commercialista. → Approfondisci in Cessione d’azienda, di ramo o di quote.

L’imposta di registro (a carico dell’acquirente)

La cessione d’azienda è esclusa dall’IVA (art. 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633) ed è soggetta all’imposta di registro, disciplinata dal testo unico approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131. L’imposta è proporzionale e colpisce il valore trasferito, con aliquote diverse a seconda dei beni:

  • sull’avviamento si applica l’aliquota del 3%;
  • sui beni immobili si applicano le aliquote proprie dei trasferimenti immobiliari (9% ordinario, salvo agevolazioni);
  • sui beni mobili non registrati l’imposta è in misura fissa.

La corretta allocazione del prezzo tra immobili, avviamento e attrezzature è il passaggio più delicato, anche in sede di eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate. Un’allocazione sbilanciata o fatta a tavolino può costare cara a entrambe le parti.

I regimi da conoscere prima di vendere

Oltre a ordinaria e separata, conviene tenere a mente questi strumenti.

Rateizzazione della plusvalenza. L’art. 86, comma 4, del TUIR ha storicamente consentito, al ricorrere di determinate condizioni di possesso, di ripartire la plusvalenza in quote costanti. La normativa vigente ha però ristretto questa facoltà: dal 1° gennaio 2026 la legge di bilancio (L. 30 dicembre 2025 n. 199) ha reso la tassazione integrale nell’esercizio la regola generale ai fini IRES. Le condizioni vanno verificate caso per caso.

Participation exemption. Per le società che cedono partecipazioni, l’art. 87 del TUIR prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza al ricorrere dei requisiti di legge. Per l’imprenditore individuale opera una misura analoga, con esenzione parziale, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del TUIR.

Imposta sostitutiva sul capital gain. Per la persona fisica che cede quote, come visto, l’aliquota è del 26%.

Esempi di calcolo

I conteggi che seguono usano le aliquote vigenti nel 2026 e sono semplificati: non tengono conto di detrazioni, addizionali, perdite pregresse o altre componenti del reddito.

Esempio 1: imprenditore individuale, tassazione ordinaria. Plusvalenza di 100.000 euro, nessun altro reddito nell’anno. Con gli scaglioni IRPEF 2026:

  • 28.000 × 23% = 6.440 euro
  • 22.000 × 33% = 7.260 euro
  • 50.000 × 43% = 21.500 euro

Totale IRPEF lorda: 35.200 euro (prima di detrazioni e addizionali).

Esempio 2: società di capitali (SRL). Plusvalenza di 100.000 euro che concorre al reddito d’impresa. IRES al 24%: 24.000 euro. Se in seguito gli utili vengono distribuiti ai soci, si applica un’ulteriore tassazione in capo a questi.

Esempio 3: cessione di quote da parte di una persona fisica. Plusvalenza di 100.000 euro. Imposta sostitutiva del 26%: 26.000 euro.

Esempio 4: imposta di registro sull’avviamento. Avviamento ceduto per 100.000 euro. Aliquota del 3%: 3.000 euro, a carico dell’acquirente.

Domande frequenti

Chi paga le tasse quando si vende un’azienda?

Il venditore paga sulla plusvalenza, come reddito d’impresa oppure in tassazione separata. L’imposta di registro, disciplinata dal DPR 131/1986, è a carico dell’acquirente.

Quando posso usare la tassazione separata?

Quando l’azienda è stata posseduta da più di cinque anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera g), del TUIR. L’aliquota si determina sulla metà del reddito dei due anni precedenti ed è di norma più bassa dell’IRPEF ordinaria.

Conviene di più vendere l’azienda o le quote?

Dipende dal caso. La cessione di quote sconta in genere il 26% per la persona fisica, mentre la cessione d’azienda segue le regole della plusvalenza. La scelta va valutata con il commercialista prima di impostare l’operazione.

Quante tasse si pagano sulla cessione azienda?

Dipende da chi vende e da cosa cede. La società tassa la plusvalenza a IRES 24%; l’imprenditore individuale applica l’IRPEF progressiva o, dopo cinque anni di possesso, la tassazione separata (art. 17 TUIR). Sull’atto grava inoltre l’imposta di registro (DPR 131/1986), a carico dell’acquirente: 3% sull’avviamento, aliquote immobiliari sui muri. Confronta azienda, ramo e quote →


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Avvertenza legale. Questo contenuto ha finalità esclusivamente divulgative e non costituisce consulenza fiscale o legale. Le aliquote e gli articoli citati fanno riferimento alla normativa vigente alla data di aggiornamento e possono cambiare nel tempo. Prima di qualsiasi decisione, verifica il tuo caso concreto con un commercialista o un professionista abilitato.

Fonti normative: TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917), artt. 17, 21, 58, 67, 77, 86 e 87; DPR 26 aprile 1986 n. 131 (testo unico imposta di registro); DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2; D.Lgs. 461/1997, art. 5; L. 30 dicembre 2025 n. 199.

A cura della Redazione Approdo Cessioni

Aggiornato il · Tempo di lettura: 7 min

Contenuto divulgativo, non costituisce consulenza legale o fiscale.